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Esonero pagamento occupazione suolo pubblico: vale per noleggio biciclette?

Bufarale Andrea • 9 Luglio 2021

esonero-pagamento-occupazione-suolo-pubblico-noleggio-bicicletteLa risposta ad un quesito in materia di Attività Economiche, nello specifico sull’Esonero pagamento occupazione suolo pubblico per attività di noleggio biciclette, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Il decreto sostegni ha esonerato fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico alcune occupazioni temporanee. Siamo a richiedere un vostro parere se l’esonero possa essere applicabile anche all’attività di noleggio biciclette per le concessioni rilasciate da questo Comune.

a cura di Andrea Bufarale

Esonero pagamento occupazione suolo pubblico e noleggio biciclette

L’art. 30 comma 1 del c.d. Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) come convertito nella L. 21 maggio 2021 n. 69 ha prorogato al 31 dicembre 2021 (originariamente la data era stata stabilita al 30 giugno 2021), l’esonero del pagamento del canone unico patrimoniale di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in sostituzione delle precedenti fattispecie impositive TOSAP, COSAP, ICP, DPA, ecc) per talune occupazioni di suolo pubblico.

Giova infatti ricordare che non tutte le occupazioni di suolo pubblico possono beneficiare di tale esenzione.

Infatti, tale esonero dal pagamento del canone unico riguarda esclusivamente (come disposto dall’art. 9-ter, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176):

  • – le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione);
  • le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato

Il successivo D.L. 25 maggio 2021, n. 73 Sostegni Bis, in corso di conversione, ha ulteriormente allargato tale platea soltanto alle attività c.d. circensi e sempre fino al 31.12.202 (art. 65 comma 6).

Riteniamo pertanto che l’attività descritta nel quesito non rientri in nessuna delle due categorie, a meno che essa non avvenga (circostanza improbabile) con modalità itinerante e, quindi, con occupazione temporanea (e non stabile) del suolo pubblico.

 

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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